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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'abbuono d'imposta di fabbricazione nella misura del 70 per cento,
concesso, in base all'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n.
1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n.
1388, allo spirito impiegato nella preparazione del vermut e del
marsala, va calcolato sull'aliquota d'imposta base depurata
esclusivamente dell'abbuono di fabbricazione spettante, ai sensi del
decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni,
nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, agli spiriti classificati di II
categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico
saggiatore ed al lordo di qualsiasi altro eventuale abbuono o
riduzione d'imposta accordati allo spirito stesso.