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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di validita' della legge 21 maggio 1956, n. 694,
concernente i benefici fiscali per i macchinari ed i materiali
metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi
"vapori endogeni, e' fissato al 31 dicembre 1963.