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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il ruolo organico della Magistratura e' aumentato di
millecentosettantanove posti, compreso un posto di presidente
aggiunto della Corte di cassazione, equiparato, a tutti gli effetti,
al procuratore generale presso la stessa Corte. La tabella A annessa
alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, e' sostituita dalla tabella A
allegata alla presente legge.
I posti in aumento di cui al precedente comma sono ripartiti, fra
le varie categorie, nel triennio 1962-64 secondo la tabella B
allegata alla presente legge.
I posti di magistrato di Corte di cassazione e di Corte di appello,
di cui alla ripartizione contenuta nella tabella B, sono considerati,
ai fini dell'attribuzione prevista dall'articolo 2 della presente
legge, quali vacanze previste di ciascuno degli anni indicati nella
suddetta tabella.
Il numero dei magistrati che possono essere destinati al Ministero
di grazia e giustizia a norma dell'articolo 196 dell'Ordinamento
giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e'
stabilito dalla tabella C allegata alla presente legge, che
sostituisce la tabella A allegata alla legge 12 agosto 1962, n.
1311.
Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per
la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della
magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella A
allegata alla presente legge.