Legge Ordinaria n. 1 del 04/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1963 n. 6)
Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il    ruolo   organico   della   Magistratura   e'   aumentato   di
millecentosettantanove   posti,   compreso  un  posto  di  presidente
aggiunto  della Corte di cassazione, equiparato, a tutti gli effetti,
al  procuratore generale presso la stessa Corte. La tabella A annessa
alla  legge  27 dicembre 1956, n. 1444, e' sostituita dalla tabella A
allegata alla presente legge.
  I  posti  in aumento di cui al precedente comma sono ripartiti, fra
le  varie  categorie,  nel  triennio  1962-64  secondo  la  tabella B
allegata alla presente legge.
  I posti di magistrato di Corte di cassazione e di Corte di appello,
di cui alla ripartizione contenuta nella tabella B, sono considerati,
ai  fini  dell'attribuzione  prevista  dall'articolo 2 della presente
legge,  quali  vacanze previste di ciascuno degli anni indicati nella
suddetta tabella.
  Il  numero dei magistrati che possono essere destinati al Ministero
di  grazia  e  giustizia  a  norma dell'articolo 196 dell'Ordinamento
giudiziario  approvato  con  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e'
stabilito dalla tabella C allegata alla presente legge, che
  sostituisce  la  tabella  A  allegata alla legge 12 agosto 1962, n.
  1311.
Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con
decreto  del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per
la  grazia  e  giustizia, previo parere del Consiglio superiore della
magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella A
allegata alla presente legge.
 

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