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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1961, ai sottufficiali, vigili scelti e
vigili permanenti e volontari in servizio continuativo e temporaneo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammogliati o vedovi con
prole, che non usufruiscono di alloggio di servizio, e' corrisposta
l'indennita' di alloggio stabilita dall'articolo 79 della legge 13
maggio 1961, n. 469, nelle seguenti misure mensili:
a) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti,
lire 11.200;
b) nelle altre sedi, lire 9.180.
A, decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 24 aprile
1962, n. 192, l'indennita' suddetta resta maggiorata dagli aumenti
stabiliti dalla legge stessa;
Per il personale celibe o vedovo senza prole che non possa fruire
di alloggio di servizio e sia, quindi, costretto o autorizzato ad
alloggiare in abitazioni private, l'indennita' di alloggio e'
stabilita nella misura mensile di lire 5.000.
L'indennita' di alloggio spettante ai sottufficiali, vigili scelti
e vigili e' esente da ritenute per imposte dirette.