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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per lo spirito ottenuto, dal 15 giugno 1963 al 30 settembre 1963
dalla distillazione dei vini denunciati come genuini, anche se
acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione
finanziaria, e' accordata, nella misura dell'88 per cento, un abbuono
d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo
2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione
d'imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955,
n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955,
n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso
articolo 9.
L'abbuono e' accordato a condizione che lo spirito sia depositato
in magazzini fiduciari dai quali potra' essere estratto, dopo il
primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per ognuno
dei tre anni successivi.