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La Camera dei deputati ed il senato, della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I servizi prestati in qualita' di ufficiale di completamento
anteriormente al passaggio in servizio permanente effettivo o
all'amministrazione in servizio civile di ruolo, non valutabili ai
sensi delle leggi in vigore, possono essere riscattati, a domanda, ai
fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme
stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n.
262, quale risulta modificato dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.
Qualora la domanda di riscatto sia presentata entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di
riscatto sara' calcolato con riferimento allo stipendio iniziale
della carriera di appartenenza previsto dalle tabelle vigenti alla
data di presentazione della domanda.