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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' richiamata in vigore, con effetto dal 1 luglio 1963, la legge 23
ottobre 1962, n. 1552, ed e' fissata al 30 giugno 1964 la nuova
scadenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1963
SEGNI
LEONE - JERVOLINO -
COLOMBO - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: BOSCO