Legge Ordinaria n. 1012 del 04/08/1963 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1963 n. 213)
Aggiunta della indennità integrativa di cui alla tabella B, allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 355, all'indennità di studio, di cui alla tabella A della Legge medesima.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  luglio 1963 l'indennita' integrativa prevista
dalla  tabella  B,  allegata  alla legge 18 febbraio 1963, n. 355, e'
aggiunta  all'indennita' di studio, di cui alla tabella A della legge
medesima.
 

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