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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1963 l'indennita' integrativa prevista
dalla tabella B, allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 355, e'
aggiunta all'indennita' di studio, di cui alla tabella A della legge
medesima.