Legge Ordinaria n. 103 del 03/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 27 febbraio 1963 n. 56)
Pagamento del grano distribuito gratuitamente per uso di semina a favore dei coltivatori danneggiati da avversità naturali.
    La  camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               Art. 1.

  E'  approvato  il  prelevamento,  dalla  gestione  di  ammasso  per
contingente,   di   un   milione  di  quintali  di  grano,  assegnato
gratuitamente,  tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura,
per  uso di semina o per assistenza aziendale in genere, in relazione
al  fabbisogno,  ai coltivatori delle aziende agricole danneggiate da
eccezionali calamita' naturali o che abbiano subito gravi perdite nel
raccolto dell'azienda agraria 1959-60 e successive.
  Il  prodotto prelevato sara' pagato, alla gestione dell'ammasso del
grano  per  contingente,  entro il limite di spesa di lire 7 miliardi
dal  Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste in ragione di lire
6.300  al  quintale,  per il grano tenero e di lire 8.600 al quintale
per  il  grano  duro per consegna franco veicolo assegnatari, in base
alle  fatture emesse dagli enti ammassatori e vistate dagli Ispettori
provinciali  dell'agricoltura,  che  dovranno  allegare  l'elenco dei
beneficiari con l'indicazione del quantitativo a ciascuno assegnato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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