Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n.
131, ed al successivo regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, circa la
riscattabilita' ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi
resi in qualita' di vice pretori onorari reggenti con retribuzione a
carico dello Stato, sono estese anche ai servizi stessi prestati
anteriormente al 18 febbraio 1927, data di entrata in vigore del
regio decreto-legge n. 131, sopra citato.
Il riscatto dei servizi di cui al precedente comma puo' essere
chiesto anche dal personale cessato dal servizio o dagli aventi
diritto, che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BOSCO -
Visto, il Guardasigilli: BOSCO