Legge Ordinaria n. 104 del 09/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 27 febbraio 1963 n. 56)
Riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi dai vice pretori onorari reggenti con retribuzione a carico dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  di cui al regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n.
131,  ed al successivo regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, circa la
riscattabilita'  ai  fini  del  trattamento di quiescenza dei servizi
resi  in qualita' di vice pretori onorari reggenti con retribuzione a
carico  dello  Stato,  sono  estese  anche ai servizi stessi prestati
anteriormente  al  18  febbraio  1927,  data di entrata in vigore del
regio decreto-legge n. 131, sopra citato.
  Il  riscatto  dei  servizi  di  cui al precedente comma puo' essere
chiesto  anche  dal  personale  cessato  dal  servizio o dagli aventi
diritto,  che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                    FANFANI - BOSCO -

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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