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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' concesso a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla
gente di mare un contributo straordinario di 300 milioni di lire per
l'esercizio finanziario 1961-62.
E' concesso altresi' al predetto Ente un contributo annuo di 100
milioni di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al
1968-69.