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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della
legge 30 luglio 1959, n. 623, successive modificazioni e
integrazioni, e' aumentato di lire un miliardo per ciascuno degli
esercizi dal 1962-63 al 1976 1977.
All'onere derivante nell'esercizio 1962-63 si fa fronti con
un'aliquota delle maggiori entrate di cui al successivo art. 6.
I termini di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1961, n. 649,
sono prorogati al 30 giugno 1964 per la presentazione delle domande
di finanziamento ed al 3 dicembre 1964 per la stipulazione dei
relativi contratti