Legge Ordinaria n. 1065 del 14/08/1963 (Pubblicata nella G.U. del 29 agosto 1963 n. 228 (suppl. ord.))
Variazioni al bilancio dello Stato e a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1962-63, nonchè incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo  stanziamento  previsto  dal  primo  comma dell'articolo 9 della
legge   30   luglio   1959,   n.   623,  successive  modificazioni  e
integrazioni,  e'  aumentato  di  lire un miliardo per ciascuno degli
esercizi dal 1962-63 al 1976 1977.
  All'onere   derivante  nell'esercizio  1962-63  si  fa  fronti  con
un'aliquota delle maggiori entrate di cui al successivo art. 6.
  I termini di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1961, n. 649,
sono  prorogati  al 30 giugno 1964 per la presentazione delle domande
di  finanziamento  ed  al  3  dicembre  1964  per la stipulazione dei
relativi contratti
 

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