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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale delle ferrovie dello Stato in servizio nel secondo
semestre 1962 e' concessa una indennita' forfettaria una tantum non
pensionabile, nelle seguenti misure lorde, in relazione al
coefficiente di stipendio o paga corrispondente alla qualifica
rivestita al 1 luglio 1962 o alla data di assunzione se successiva:
lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 213 e inferiori;
lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 216 a 241;
lire 37.174 ai dipendenti con coefficienti da 250 a 311;
lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 325 a 357;
lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357.
La predetta indennita' va corrisposta entro il 15 gennaio 1963.
Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenuto nel
corso del semestre, l'indennita' spetta in misura pari ad un sesto
per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio.
La indennita' e' inoltre ridotta nella stessa proporzione della
riduzione o della sospensione dello stipendio o paga, nei casi di
congedo, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione
di stato che importi riduzione o sospensione di dette competenze: a
tal fine si trascurano i periodi senza titolo a stipendio o paga, o
con stipendio o paga ridotti, che nel semestre predetto non superino
singolarmente quindici giorni e nel complesso non raggiungano trenta
giorni.