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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per provvedere ad oneri
generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma
fondiaria, di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600.
La somma di cui al presente articolo e' ripartita tra gli enti e
sezioni interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e le
foreste di concerto con il Ministro per il tesoro ed e' erogata nei
limiti e con le modalita' di cui all'articolo 26 della legge 12
maggio 1950, n. 230, ed all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n.
224.