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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La legge 26 ottobre 1952, n. 1784, prorogata con la legge 2 aprile
1958, n. 363, che prescrive norme per salvare i ragazzi d'Italia
dalla deflagrazione degli ordigni di guerra, e' prorogata per altri
cinque anni a partire dal 5 dicembre 1962.
La presente legge, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI
- GUI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO