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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste e con
l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nel
seguente articolo, un decreto avente valore di legge ordinaria, per
la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini.