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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63
al 1966-67, la spesa di lire 250 milioni per la concessione di
contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie
degli agrumi, ai sensi della legge 26 febbraio 1952, n. 136, e
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1532.
E' prorogato, senza limite di tempo, l'articolo 3 della legge, 26
febbraio 1952, n. 136.