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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 1.200.000.000 (un miliardo e
duecento milioni) per provvedere alla sistemazione dei debiti per
ricoveri, cure ambulatoriali, forniture di apparecchi ortopedici
disposti a favore di infermi discinetici e lussati congeniti
dell'anca, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 218.