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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine, indicato dall'art. 4 della legge 21 luglio 1959, n. 590
per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici di cui
alla legge stessa, e' riaperto sino a 90 giorni a partire
dall'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - MACRELLI -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO