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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire
500 milioni, da versare, come segue, all'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania,
anche in rapporto ai maggiori compiti di ricerca di acque per la loro
razionale utilizzazione:
a) 300 milioni per integrare il fondo patrimoniale costituito ai
sensi del primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 e integrato ai
sensi dell'articolo 6 della legge 9 luglio 1957, n. 600;
b) 200 milioni per l'adeguamento nell'esercizio finanziario
1962-63 del contributo annuo per gli scopi di cui al secondo comma
dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 18 marzo 1947, n. 281.