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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A favore degli ex dipendenti delle disciolte Organizzazioni
sindacali e degli Enti pubblici soppressi con decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che siano stati assunti in
servizio presso le Amministrazioni dello Stato anteriormente
all'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, e'
ammesso a riscatto ai fini del trattamento di quiescenza il periodo
di effettivo servizio prestato presso gli Enti di provenienza.
Per il riscatto di detto periodo valgono le modalita' di cui
all'articolo 6 della legge 15 febbraio 1958, numero 46, in quanto
applicabili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO