Legge Ordinaria n. 126 del 03/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1963 n. 59)
Disciplina della riproduzione bovina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' vietato adibire alla riproduzione bovini maschi non iscritti nei
libri genealogici di cui al successivo articolo e per i quali non sia
stato  rilasciato  l'attestato  di  abilitazione di cui al successivo
articolo 3.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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