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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' vietato adibire alla riproduzione bovini maschi non iscritti nei
libri genealogici di cui al successivo articolo e per i quali non sia
stato rilasciato l'attestato di abilitazione di cui al successivo
articolo 3.