Legge Ordinaria n. 127 del 03/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1963 n. 59)
Norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque  intenda  gestire  una  stazione  di  fecondazione equina,
pubblica   o   privata,   deve  munirsi  di  apposita  autorizzazione
rilasciata  dall'Istituto di incremento ippico, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 settembre 1955, n. 1298, competente
per   territorio,   il   quale  provvede  su  conforme  parere  della
Commissione  di  approvazione dei cavalli ed asini stalloni di cui al
successivo articolo 9.
  L'autorizzazione  ha  la  durata  di  tre  anni, e' personale ed e'
rinnovabile.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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