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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Chiunque intenda gestire una stazione di fecondazione equina,
pubblica o privata, deve munirsi di apposita autorizzazione
rilasciata dall'Istituto di incremento ippico, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, competente
per territorio, il quale provvede su conforme parere della
Commissione di approvazione dei cavalli ed asini stalloni di cui al
successivo articolo 9.
L'autorizzazione ha la durata di tre anni, e' personale ed e'
rinnovabile.