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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A far tempo dall'entrata in vigore della legge 28 maggio 1942, n.
705, e' ripristinata la classifica, tra le opere idrauliche di
seconda categoria, delle opere pertinenti al canale diversivo delle
acque basse della zona inferiore del territorio del quarto
comprensorio idraulico del Po, munito di chiavica e di impianto
idrovoro in localita' detta Armalunga, e pertanto rimane, ex tunc
abrogata la suddetta legge 28 maggio 1942.