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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a predisporre un
piano regolatore generale degli acquedotti per tutto il territorio
dello Stato, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Per i territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto
1950, n. 646, e successive modificazioni, il Ministero dei lavori
pubblici potra' utilizzare il servizio acquedotti e fognature della
Cassa per il Mezzogiorno.
Saranno sentite le Regioni a statuto speciale e, ove esistenti, le
Regioni a statuto normale.