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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1233, integrato dal
seguente comma aggiuntivo.
"Il personale femminile non e' ammesso nelle assunzioni di cui al
precedente n. 1".