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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il concorso dello Stato sui prestiti di cui agli articoli 16,
lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e corrisposto per
l'intera durata delle operazioni originariamente prevista, anche
quando il prestatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte,
il proprio debito, sempreche' la somma concessa a prestito sia stata
gia' impiegata per gli scopi previsti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - RUMOR
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO