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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, la
facolta' spettante al pretore di prorogare la esecuzione degli
sfratti dagli immobili ad uso di abitazione - ai sensi dell'articolo
5 della legge 1 maggio 1955, n. 368 - e' estesa agli immobili non
soggetti al regime vincolistico, anche all'infuori dei Comuni di cui
al primo comma dell'articolo 5 della legge sopracitata. La facolta'
stessa e' estesa agli sfratti dagli immobili adibiti ad attivita'
artigiane non contemplati dalla legge 27 gennaio 1963, n. 19, sulla
tutela giuridica dell'avviamento commerciale.
Durante la proroga il locatario e' tenuto al pagamento di un
corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione.
La proroga non e' concessa se il locatario e' moroso al momento
della fissazione della esecuzione o altrimenti inadempiente.