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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA.
la seguente legge:
Art. 1.
I Consigli di amministrazione delle cooperative edilizie, soggette
alle norme sulla edilizia popolare ed economica, nel redigere il
verbale di consegna di cui all'articolo 98 del regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165, devono espressamente far nota al socio che
prende in consegna l'appartamento che egli ha il dovere di occupare
l'alloggio entro trenta giorni dalla consegna, sotto pena di
decadenza dall'assegnazione, o inserendo tale avvertimento nel citato
verbale di consegna, ovvero con specifico atto distinto e firmato per
conoscenza dal socio.
Il termine di decadenza di cui all'articolo 98 decorre comunque da
tale comunicazione, alla quale il Consiglio di amministrazione e'
tenuto a provvedere entro 15 giorni dal verbale di consegna.