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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei
o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilita', sia normali
che privilegiati, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del
Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione
ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza a di
religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex
economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato
dell'emigrazione, e' concessa, a decorrere dal 1 luglio 1963, una
integrazione temporanea mensile lorda pari al trenta per cento
dell'importo mensile lordo della pensione o dell'assegno vitalizio
spettante, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3. Per i
personali indicati negli articoli 3 e 4 della legge 30 gennaio 1963,
n. 43, e per il personale dei gradi corrispondenti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, cessati o che cesseranno dal servizio
posteriormente al 31 dicembre 1962, e loro aventi diritto,
l'integrazione del trenta per cento e' calcolata sul novanta per
cento della pensione o assegno.