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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli atti che ai termini del n. 3 dell'articolo 6 del regio decreto
29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro
automobilistico per la prima iscrizione della proprieta' dei veicoli
a motore e dei rimorchi, nuovi di fabbrica, sono soggetti a
registrazione ed al pagamento delle tasse stabilite nella tabella
riportata all'articolo 7 della legge 18 novembre 1961, n. 1296.
E' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18
giugno 1945, n. 399.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 settembre 1963
SEGNI
LEONE - MARTINELLI
Visto, il
Guardasigilli: BOSCO