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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti
in societa' di beni immobili o di altri diritti immobiliari,
stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli che vi fanno
richiamo, della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3269, e successive modificazioni, e' dovuta nella misura
seguente:
a) per i trasferimenti immobiliari di qualsiasi valore lire 7,50
per ogni cento lire;
b) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro
trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto
immobiliare sul quale sia pagata l'imposta normale di passaggio: la
stessa imposta di cui alla lettera a) ridotta di un quarto, fine a
concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;
c) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero:
lire una per ogni cento lire.