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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito presso l'Opera nazionale per la protezione della
maternita' e dell'infanzia un Collegio dei revisori dei conti
composto:
1) da un rappresentante del Ministero del tesoro, presidente;
2) da un rappresentante del Ministero della sanita';
3) da un rappresentante del Ministero dell'interno.
Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio e' nominato un
supplente.
I membri del Collegio sono nominati con decreto del Ministro per la
sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro; durano in carica
quattro anni e possono essere confermati.
Ai revisori dei conti, oltre al gettone di presenza nella misura
stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 5, per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio
centrale e' assegnato un compenso annuo da determinarsi con decreto
del Ministro per la sanita' di concerto col Ministro per il tesoro.