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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno,
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la ferrovia Trento-Male' sono applicabili le disposizioni di
cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, limitatamente al materiale
rotabile ed all'esercizio, con esclusione, ai sensi dell'articolo 28
della legge 24 luglio 1959, n. 622, di qualsiasi forma di ulteriori
contributi per il potenziamento degli impianti fissi.