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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinari
del Ministro degli affari esteri per lo esercizio finanziario dal 1
luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di
previsione annesso alla presente legge.