Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1
luglio 1963 al 30 giugno 1964 in conformita' dello stato di
previsione annesso alla presente legge.