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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del ministero del lavoro della previsione sociale per l'esercizio
finanziario del 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello
stato di previsione annesso alla presente legge.