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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I veicoli a trazione animale che, alla data del 1 luglio 1959,
erano muniti di cerchioni alle ruote aventi la larghezza prescritta
dall'articolo 43 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, possono
continuare a circolare sino al loro esaurimento.
I cerchioni sostituiti prima della data anzidetta devono avere le
dimensioni prescritte dall'articolo 37 del testo unico 15 giugno
1959, n. 393, e dall'articolo 172 del regolamento di esecuzione 30
giugno 1959, numero 420.