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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'esercizio
finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello
stato di previsione annesso alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO