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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
le seguente legge:
Art. 1.
I quadri I: ruolo naviganti normale; II: ruolo naviganti speciale;
III: ruolo servizi e XI: ruolo ufficiali medici, riportati nella
tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni, sono sostituiti da quelli riportati nella
tabella annessa alla presente legge.
Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei
ruoli suindicati, stabiliti dalla legge 5 luglio 1952, n. 959, e
successive modificazioni, sono sostituiti da quelli indicati nella
colonna n. 4 della tabella annessa alla presente legge.
Alla tabella n. 10, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,
in corrispondenza del ruolo naviganti speciale nella colonna n. 5, e'
aggiunta la frazione un ottavo.
Il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei
colonnelli del ruolo naviganti speciale e' fissato in anni 57.