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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Presso la Corte di appello di Palermo e' istituita una nuova
sezione in funzione di Corte di assise di appello con sede di normale
convocazione in Palermo, e presso i Tribunali di Milano e di Napoli
e' istituita una nuova sezione in funzione di Corte di assise con
sede di normale convocazione rispettivamente in Milano e Napoli.
La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari
relativi a dette sedi sono determinati dalla tabella annessa alla
presente legge, vistata dal Ministro proponente e da quello per il
tesoro.
In conseguenza, la tabella N annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le varianti successive,
e' modificata - per la parte relativa ai distretti di Milano, Napoli
e Palermo - come dalla tabella annessa alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - BOSCO -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO