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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale assunto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato a contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192,
viene inquadrato nei ruoli organici dell'Azienda, medesima su domanda
da presentare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge e previo superamento di un esame di idoneita'.
Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile determina con
propri provvedimenti le modalita' dello esame di idoneita' a seconda
delle categorie di personale.
Le norme hanno luogo a titolo di prova.