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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge e non soggetti a regime vincolistico, non possono essere
aumentati, anche quando il contratto e' rinnovato con altro
conduttore.
Nei contratti gia' stipulati prima della entrata in vigore della
presente legge i canoni di locazione che abbiano superato i limiti
appresso indicati, debbono essere ridotti, con decorrenza dalla data
di richiesta del conduttore, come segue:
1) all'ammontare del canone corrisposto alla data del 1 gennaio
1960 maggiorato del 15 per cento, per gli immobili locati
anteriormente a tale data;
2) al canone iniziale aumentato del 14 per cento, per gli
immobili locati per la prima volta nel 1960;
3) al canone iniziale aumentato del 32 per cento per gli immobili
locati per la prima volta nel 1961;
4) al canone iniziale aumentato del 6 per cento per gli immobili
locati per la prima volta nel 1962.
Nel caso di immobili gia' sottoposti a regime vincolistico e
successivamente locati a canone libero, le disposizioni di cui sopra
si applicano con riferimento al primo contratto stipulato in regime
libero.
Le disposizioni di cui sopra si applicano altresi' ad contratti di
sublocazione.