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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le norme per il riscatto degli alloggi per terremotati contenute
nella legge 1 luglio 1955, n. 556, e nell'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, si riferiscono
anche alle botteghe comprese negli edifici appartenenti alle ex
Gestioni patrimoniali del Genio civile e successivamente ceduti agli
Istituti autonomi per le case popolari o all'Istituto nazionale per
le case degli impiegati dello Stato, che siano attualmente utilizzate
come abitazione o che siano adattate con il consenso delle rispettive
Amministrazioni ad uso promiscuo, ovvero destinate ad attivita'
artigianali.
Agli acquirenti di tali botteghe si applicano i benefici previsti
nel primo comma dell'articolo 15 della legge 27 aprile 1962, n. 231.