Legge Ordinaria n. 145 del 14/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1963 n. 64)
Modifiche agli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  norme  per  il riscatto degli alloggi per terremotati contenute
nella legge 1 luglio 1955, n. 556, e nell'articolo 27 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  17  gennaio 1959, n. 2, si riferiscono
anche  alle  botteghe  comprese  negli  edifici  appartenenti alle ex
Gestioni  patrimoniali del Genio civile e successivamente ceduti agli
Istituti  autonomi  per le case popolari o all'Istituto nazionale per
le case degli impiegati dello Stato, che siano attualmente utilizzate
come abitazione o che siano adattate con il consenso delle rispettive
Amministrazioni  ad  uso  promiscuo,  ovvero  destinate  ad attivita'
artigianali.
  Agli  acquirenti  di tali botteghe si applicano i benefici previsti
nel primo comma dell'articolo 15 della legge 27 aprile 1962, n. 231.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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