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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui al n. 1, lettere a), b), c), d) ed al n. 4
dell'articolo 5 della tariffa allegato A, al decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni,
sulle cambiali ed altri effetti di commercio sono rispettivamente
sostituite dalle seguenti:
n. 1) cambiali ed altri effetti di commercio qualunque sia la
scadenza del titolo: per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire,
imposta proporzionale di lire 5;
n. 4) vaglia cambiari all'ordine delle aziende di credito di cui
all'articolo 5 della legge bancaria e degli Istituti ed Enti
contemplati dall'articolo 4 di detta legge e dall'articolo 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946,
n. 370, qualunque sia la scadenza del titolo: per ogni 1000 lire o
frazione di 1000 lire, imposta proporzionale di lire 4.
Restano ferme l'aliquota d'imposta prevista dallo articolo 5, n. 3,
della citata tariffa e quelle previste da leggi speciali.