Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza
del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati
dalla catastrofe della diga del Vajont in data 9 ottobre 1963, nei
comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene,
Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno, questo ultimo limitatamente alle
localita' Borgo Piave e Lambioi della provincia di Belluno e nel
comune di Erto e Casso della provincia di Udine e' autorizzato un
primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:
1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi
del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 1010, ratificato con legge
18 dicembre 1952, n. 3136;
2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;
3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche anche connesse
col trasferimento degli abitati;
4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la
ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata.
La spesa di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'esercizio finanziario 1963-64.