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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali
si applica il condono.
Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle
infrazioni previste dalle leggi in materia:
a) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente
alle condizioni di cui al successivo articolo 3;
b) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente
all'esecuzione, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, degli adempimenti richiesti.
Sono altresi' condonate:
c) le pene pecuniarie e le indennita' di mora relative alle
inflazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di
fabbricazione, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo
articolo 4;
d) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata
dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito
nella legge 11 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori
che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni
apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;
e) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle
leggi sui lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilita' e sui
concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni
dalla data di entrata in, vigore della presente legge, dei tributi
dovuti;
f) le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni
previste dalle leggi in materia di finanza locale;
g) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste
dall'articolo 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1.148,
dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e
dall'articolo 14 della legge 5 gennaio 1950, n. 1, semprecche', per
quinto riguarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario
generale dei titoli azionari, si ottemperi nel termine di 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli
adempimenti e formalita' che risultino omessi.
Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 del testo unico delle
leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 615, non si puo' chiedere la
dichiarazione di fallimento ne' si puo' disporre la sospensione
dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attivita'
lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
effettuino il pagamento dell'intero debito d'imposta.