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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sotto
indicati l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nella misura
seguente:
a) pelli da pellicceria fini: voci doganali: 43.01-A;
43.02-A-I-a; 43.03-A-I; 43.03-C-I: 12 per cento;
b) vini spumanti in bottiglia: 12 per cento;
c) pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche
ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle
naturali e coltivate: 12 per cento;
d) liquori ed aperitivi a base alcoolica: 10 per cento;
e) antichita' di ogni genere; curiosita'; libri antichi; oggetti
di collezione, compresi i francobolli; pitture, acquerelli, pastelli,
disegni, sculture originali ed incisioni di artisti od autori non
viventi: 10 per cento;
f) carte da giuoco, servizi, articoli ed accessori per giuoco: 10
per cento.
Le stesse aliquote se applicano per l'importazione dall'estero dei
prodotti sopra elencati.