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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica ha uno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' tenuta a cedere in
proprieta', secondo le modalita' del decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato con legge 27 aprile
1962, n. 231, gli alloggi economici e patrimoniali non di servizio
compresi nella quota di riserva del 20 per cento stabilita
dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2, ad eccezione di quelli che, fino ad un massimo
del 50 per cento della quota di riserva suddetta, saranno ritenuti
indispensabili alle peculiari necessita' di servizio dell'Azienda.
La determinazione degli alloggi da escludere dalla cessione e'
fatta con decreto del Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio
di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato.
Sono comunque si dalla cessione in proprieta' gli alloggi di
servizio dovunque ubicati.
Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni non si applicano
agli alloggi costruiti in base all'articolo 4 della legge 27 aprile
1962, n. 231, ogni precedente norma che risulti in contrasto con la
presente legge si intende abrogata.