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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per assicurare l'attuazione di un programma, straordinario di
costruzioni nel settore dell'edilizia, economica e popolare il
Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere contributi
entro i seguenti limiti d'impegno annui, ai sensi della legge 2
luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni:
lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64;
lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65;
lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1965-66.